Regolamento per l’elezione degli organi dell’ordine

06/11/2019
06/11/2019

Regolamento per l’elezione degli organi dell’ordine

1. INDIZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI

A cura del Presidente dell’Ordine deve essere convocata l’Assemblea elettorale per eleggere, anche contestualmente:
– il Consiglio direttivo
– le Commissioni d’albo
– il Collegio dei revisori
I componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei revisori durano in carica quattro anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. Tale norma vale anche per tutti gli Ordini in scadenza da gennaio ad agosto dello stesso anno. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, è costituito da 13 componenti così ripartiti:
– a) quattro componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
– b) quattro componenti in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area tecnica sanitaria (non TSRM);
– c) quattro componenti in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione;
– d) un componente in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della prevenzione.

Commissioni d’albo
Sono elette le seguenti commissioni d’albo:
1. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
2. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
3. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
4. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
5. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
6. Commissione di albo della professione sanitaria di Dietista;
7. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
8. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare;
9. Commissione di albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
10. Commissione di albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
11. Commissione di albo della professione sanitaria di Logopedista;
12. Commissione di albo della professione sanitaria di Podologo;
13. Commissione di albo della professione sanitaria di Ortottista e Assistente di oftalmologia;
14. Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
15. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
16. Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
17. Commissione di albo della professione sanitaria di Educatore professionale;
18. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
19. Commissione di albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.

Ogni Commissione d’albo è composta da 5 componenti iscritti allo stesso albo, se gli iscritti all’albo non superano i 1.500, da 7 componenti, se gli iscritti superano i 1.500 ma sono inferiore a 3.000 e da 9 componenti, se gli iscritti superano i 3.000.

Qualora non vi siano gli elementi per provvedere alla costituite di una o più Commissioni d’albo, in analogia a quanto previsto dal comma 3, dell’art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, le attribuzioni previste dal comma 2, dell’art. 3, del d.lgs. C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni, spettano al Consiglio Direttivo dell’Ordine competente, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all’albo professionale della professione sanitaria interessata, dell’Ordine stesso. L’estrazione verrà fatta dal Consiglio direttivo eletto, una volta insediato.

Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi, individuando tra i più votati coloro che appartengono a tre diverse professioni.
Il Presidente del Collegio dei revisori deve essere un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Il Consiglio direttivo nella sua prima seduta delibera l’avvio di una gara informale, secondo quanto indicato nella circolare 66/2019, per l’individuazione del Presidente del Collegio dei revisori con le seguenti modalità:
il Consiglio direttivo procede alla consultazione
– del Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, consultabile al seguente indirizzo
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale mediante la funzione Ricerca iscritto;
– dell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti locali tenuto dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, consultabile al seguente indirizzo

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali

mediante le funzioni Accedi alle banche dati ed Elenco revisori, circoscrivendo la ricerca ai
Comuni di interesse.
Ricevute le offerte il Consiglio direttivo selezionerà il candidato maggiormente idoneo valorizzando i seguenti elementi:

– l’onorario richiesto per lo svolgimento dell’incarico;
– l’esperienza maturata nella revisione di Enti locali (Regioni, Provincie, Comuni) o altri Enti pubblici non economici;
– l’esperienza maturata nella consulenza ad Ordini professionali, Enti locali ed altri Enti pubblici non economici.

2. VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA – QUORUM DEI VOTANTI

L’adunanza dell’Assemblea degli iscritti per la costituzione del seggio elettorale in prima convocazione è valida quando intervengano un numero di componenti che rappresentano almeno i due quinti degli iscritti, in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti, a partire dalla terza convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti.

La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo, della Commissione d’albo, nonché del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti; le frazioni, per il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori si riferiscono al numero totale degli iscritti all’Ordine, mentre per le Commissioni d’albo si farà riferimento al numero degli iscritti all’albo di competenza.

Qualora una delle Commissioni d’albo raggiungesse il quorum in prima o in seconda convocazione le operazioni riguardanti la Commissione elettorale proseguiranno fino a che anche le altre Commissioni d’albo non abbiano raggiunto il quorum necessario al seguito delle operazioni.

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO ED EQUILIBRIO DI GENERE.

Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti agli Albi.

Ha diritto di voto il professionista iscritto successivamente alla data di indizione delle elezioni, anche se non convocato per motivi di rispetto della tempistica.

Tutti gli iscritti agli Albi dell’Ordine che abbiano presentato la propria candidatura sono eleggibili, a maggioranza relativa dei voti, compresi i componenti uscenti del Direttivo, delle Commissioni d’albo, del Collegio dei revisori uscenti. È possibile candidarsi singolarmente o in una lista, sia per l’elezione del Consiglio direttivo, sia per il Collegio dei revisori, sia ad una Commissione d’albo.

L’iscritto può presentare la propria candidatura anche per più di un incarico (Consiglio direttivo, Collegio dei revisori, Commissione d’albo); è incompatibile la carica di componente del Consiglio direttivo e di componente del Collegio revisori.

Ciascun Ordine elegge il proprio Consiglio direttivo, Commissione d’albo e Consiglio dei revisori, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza.

4. DELIBERA E AVVISO DI CONVOCAZIONE

La delibera di indizione delle elezioni deve stabilire:
– il numero dei giorni delle votazioni (minimo due, massimo cinque), le relative date, gli orari (deve essere garantita la piena accessibilità anche oraria in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale, delle caratteristiche geografiche) e la sede o le sedi di svolgimento delle operazioni elettorali.
– le modalità di voto se cartaceo o elettronico o telematico
– le decisioni utili e i mezzi idonei a garantire la segretezza e la sicurezza del voto
– gli impegni di spesa per il corretto svolgimento delle operazioni di voto.

L’avviso di convocazione, anche contestuale per le tre convocazioni, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno 20 giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto all’albo (art 1 comma 5 D.M. 15.03.2018). È posto a carico dell’Ordine l’onere di provvedere all’invio delle convocazioni.

La convocazione deve indicare

– i giorni delle votazioni (2, 3 o 5 in base al numero totale degli iscritti all’Ordine) – le operazioni elettorali contestuali dovranno durare da un minimo di 2 ad un massimo di 5 giorni consecutivi di cui uno festivo; ove il numero degli iscritti all’Ordine sia superiore alle 5.000 (cinquemila) unità la durata delle operazioni di votazione non potrà essere inferiore a 3 giorni.
– i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei Revisori uscenti
– le modalità di voto (cartaceo o elettronico o telematico)
– per ciascun giorno, il luogo, l’ora di inizio e di conclusione delle relative operazioni, tenendo
conto delle esigenze di quegli iscritti che fanno i turni.
– l’indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso
alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Devono essere convocati tutti i professionisti iscritti alla data della delibera di indizione delle elezioni (compresi i morosi). Ha tuttavia diritto di voto il professionista iscritto successivamente alla data di indizione delle elezioni. Tra la data della delibera dell’indizione delle elezioni e la data della prima votazione devono intercorrere non meno di trenta giorni e non più di sessanta.

L’avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini sopra riportati nel sito internet dell’Ordine e della Federazione nazionale

5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Ordine, compresi i consiglieri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e i componenti delle Commissioni d’albo uscenti, che potranno presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista.

La lista deve essere composta dallo stesso numero dei componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei Revisori da eleggere.

Non è ammessa la candidatura in liste concorrenti.

La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura, per quello stesso organo.

Per quanto riguarda le Commissioni d’albo l’elettorato passivo e attivo è riferito ai soggetti iscritti all’albo di competenza.

Le liste, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e da un numero di firme di professionisti iscritti, non facenti parte dei candidati, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere.

Non è ammessa la sottoscrizione da parte di uno stesso soggetto di più di una candidatura singola e/o lista concorrente.

Le liste dovranno essere presentate con una denominazione che le identifichi e deve essere indicato un referente di lista.

Se la presentazione della lista viene formalizzata attraverso l’invio di un messaggio di posta elettronica certificato (PEC) quest’ultimo deve essere inviato a cura del referente di lista e corredato da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari.

Analogamente la presentazione di singola candidatura tramite PEC deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere per il quale si presenta la candidatura e deve essere sottoscritta dal singolo candidato e corredata da copia del documento di identità dello stesso e dei firmatari.

Qualora le liste di candidati, nonché le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine, della Commissione di albo e del Collegio dei Revisori siano consegnate a mano, dovranno essere sottoscritte, oltre che dai candidati, da un numero di professionisti iscritti non facenti parte dei candidati, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere e le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.

In tutti i casi il Presidente dell’Ordine dovrà verificare sia la veridicità della firma che l’iscrizione all’albo.

Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e rispettosa dell’ente e dei suoi iscritti. È vietato in qualsiasi forma l’utilizzo dei loghi istituzionali.

Le singole liste o la singola candidatura dovranno, perentoriamente, essere presentante almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine. Lo stesso Ordine avrà cura di comunicare ai propri iscritti le candidature attraverso il proprio sito internet istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate resteranno valide.

Depositata la candidatura del singolo e della lista il Presidente uscente, o un suo delegato, verifica entro 5 giorni dal deposito la regolarità della candidatura e comunica al singolo candidato o al referente della lista l’ammissione o l’esclusione della candidatura.

6. CAMPAGNA ELETTORALE

La campagna elettorale dovrà essere:

– condotta nel rispetto delle persone coinvolte, della normativa e del codice deontologico;
– caratterizzata da messaggi positivi e propositivi;
– ospitata in un’apposita area nel sito dell’Ordine, all’interno di un format prestabilito previa
assunzione di responsabilità da parte del singolo candidato o del referente di lista.

7. SEDE E COMPOSIZIONE DEI SEGGI

Il seggio è unico, non si possono attivare più seggi contemporaneamente, si possono scegliere diverse sedi di voto.

Il giorno della convocazione dell’assemblea elettorale all’orario di apertura della stessa come indicato nella lettera di convocazione, il Presidente uscente costituisce la Commissione elettorale o seggio elettorale (da qui in avanti commissione elettorale)

Il seggio, qualunque sia il luogo prescelto, deve essere allestito con cabine elettorali o comunque strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

All’interno del seggio elettorale deve essere messo a disposizione di tutti gli elettori l’elenco dei candidati ammessi singolarmente o per lista, firmato con valore certificativo dal Presidente uscente.

Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura ovvero altro materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della Commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto. Se necessario, saranno a disposizione della Commissione elettorale il responsabile informatico ove previsto e il personale amministrativo dell’Ordine, nonché l’eventuale personale di vigilanza.

L’accesso è consentito agli elettori ed è limitato al tempo strettamente necessario all’espressione del voto.

Il seggio elettorale è composto:

a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei Revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;

b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo nonché del Collegio dei Revisori uscenti e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

I tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio.

Per ciascun componente di seggio è individuato il componente supplente, che dovrà essere reperibile durante l’intera tornata elettorale per intervenire nel caso di impedimento dei componenti effettivi. I supplenti sono individuati con le stesse modalità degli effettivi.

Nel caso in cui l’Ordine abbia deliberato di dar corso alle operazioni di voto con modalità elettronica o telematico la commissione sarà coadiuvata da un responsabile informatico nominato nella delibera di indizione delle votazioni che deve intervenire e presenziare durante le operazioni di voto.

Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine, confermando la data della convocazione successiva.

Regolarmente costituita la commissione elettorale il Presidente uscente termina le proprie funzioni in ambito elettorale.

8. SCHEDE DI VOTAZIONE

Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera l’eventuale svolgimento delle operazioni di voto in modalità elettronica o telematica, individuandone le procedure operative e tecniche, che devono rispondere a quelle indicate con la circolare 96/2018 ovvero, in caso di difformità a quest’ultima, essere preventivamente validate da parte della Federazione e rispondenti ai criteri e requisiti minimi previsti dal protocollo tecnico (art. 1 comma 4 D.M. 15.03.2018)

Fermo restando la possibilità da parte dei singoli Ordini di adottare modalità elettroniche o telematiche certificate e validate la votazione si effettuerà a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo e delle Commissioni d’albo e schede gialle per i componenti del Collegio dei Revisori, con timbro dell’Ordine, sulle quali l’elettore riporta i nominativi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista.

Sulle schede sono riportati numeri progressivi e a fianco linee orizzontali pari a quelli dei componenti da eleggere.

Per il Consiglio direttivo, i 13 spazi sono così suddivisi:

4 per soggetti iscritti all’albo dei TSRM;
4 soggetti iscritti a quattro diversi albi dell’area Tecnico sanitaria;
4 soggetti appartenenti a quattro diversi albi dell’area della Riabilitazione;
1 soggetto appartenente a uno degli albi dell’area della Prevenzione;

Sulle schede per le Commissioni d’albo va indicata la denominazione dell’albo.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010).

Nel caso la scheda contenga un numero superiore rispetto agli eleggibili il voto sarà attribuito ai primi in ordine di elenco sino al numero utile degli eleggibili.

9. OPERAZIONI DI VOTO

Il Presidente uscente, all’ora fissata, dichiara aperta l’Assemblea e dopo aver dato comunicazione delle procedure e delle modalità elettorali, nonché sui quorum, provvede alla costituzione del seggio elettorale.

Effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale e predisposti i relativi atti, il Presidente di seggio elettorale dà inizio alle votazioni.

La Commissione elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l’elezione del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei Revisori recanti il timbro dell’Ordine. All’elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita con le schede.

Spetta al Presidente di seggio di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Il voto è segreto e personale e non è ammessa la delega.

Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un accompagnatore; possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina: le persone non vedenti; affette da amputazione o paralisi degli arti o con gravi impedimenti.

Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al Presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall’ASL. La certificazione deve precisare che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un accompagnatore.

Le operazioni elettorali si svolgono presso la/le sede/sedi e nei giorni individuati nella delibera.

Le operazioni di voto si aprono con la regolare costituzione della Commissione elettorale.

La Commissione elettorale, verificata l’identità dell’elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne registra la presenza al voto con l’apposizione della firma del votante e registrazione degli estremi del documento d’identità in apposito elenco dei votanti predisposto e gli consegna le schede elettorali recanti il timbro dell’Ordine.

Il voto potrà essere espresso per l’intera lista, riportando il nome della stessa, ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista, o ancora riportando uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente, nel limite massimo del numero dei componenti da eleggere.

Le eventuali procedure telematiche o elettroniche dovranno rispettare in analogia quanto disposto per le procedure fisiche.

Le schede cartacee devono essere inserite dall’elettore nell’urna relativa all’organo da eleggere.

Il Presidente di seggio chiuderà all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell’urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all’urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell’Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti il seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente il Presidente di seggio rinvia la votazione all’ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

Il Presidente dell’Ordine uscente mantiene la responsabilità sulla sede e di quanto in essa contenuto, sino all’elezione del nuovo Presidente.

All’ora stabilita del giorno successivo il Presidente di seggio, ricostituito il seggio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accesi alla sala e dei sigilli dell’urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l’ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Nel caso in cui la delibera preveda lo spostamento del seggio in diverse sedi, il Presidente di seggio dovrà garantire lo spostamento del materiale elettorale e delle urne presso la sede temporanea solo per l’orario delle votazioni al termine delle quali tutto il materiale dovrà essere riportato presso la sede primaria delle operazioni di voto per la custodia secondo le modalità sopra indicate o presso la sede dell’Ordine.

Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente di seggio e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell’Ordine.

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente di seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, immediatamente o il giorno successivo. Ultimato lo scrutinio, i risultati saranno immediatamente proclamati; tuttavia le schede scrutinate saranno conservate per 180 giorni.

10. URNE

Dovranno essere previste 21 urne elettorali; 19 urne per l’elezione delle Commissioni d’albo, 1 urna per l’elezione del Consiglio Direttivo e 1 urna per l’elezione del Collegio dei Revisori ognuna di esse destinata a contenere le correlate.

Qualora una o più professioni non raggiungessero il numero di iscritti sufficiente per la costituzione della Commissione d’albo, non sarà necessario prevedere l’urna o le urne, così come in ogni altro caso in cui le elezioni non interessino tutti gli Organi dell’ente. Su ognuna delle urne viene incollato il modello della relativa scheda di votazione.

Il Presidente uscente metterà a disposizione del seggio elettorale, unitamente al materiale elettorale (art.17 del D.P.R.n.221/50), 21 urne.

Le urne devono essere poste sul tavolo del seggio elettorale e sempre visibili a tutti.

11. VERBALI

Il segretario del seggio elettorale cura la redazione del verbale di tutte le operazioni elettorali, giorno per giorno.

Il verbale, con le pagine numerate, deve essere firmato in ciascun foglio, sottoscritto da tutti i componenti il seggio elettorale e deve recare il timbro dell’Ordine.

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi, altresì, menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (che i voti siano stati o meno attribuiti), delle decisioni del Presidente di seggio, delle sostituzioni dei componenti il seggio elettorale, delle urne utilizzate, delle schede votate e di quelle annullate. Deve essere, infine, riportata nel verbale la proclamazione degli eletti.

12. SCRUTINIO

Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente di seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto.

In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e né da comunicazione sul sito dell’Ordine.

Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell’urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell’urna stessa.

Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell’urna, il Presidente di seggio, nel caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare Nel caso in cui lo scrutinio inizi il giorno successivo si dovrà procedere a sigillare tutte le urne. Di volta in volta procede all’apertura dell’urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta.

Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.

Fermo restando il principio di salvaguardia dell’intenzione di voto dell’elettore, nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono, altresì, adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

È comunque nulla la scheda che contenga elementi di riconoscimento, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia idoneo a distinguere una scheda dalle altre.

Il Presidente di seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proposte ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Il verbale deve contenere una graduatoria con l’indicazione di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti secondo quanto indicato all’art.1

13. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente di seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate presso la sede dell’Ordine, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente di seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma.

Inoltre si sottolinea come, a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della deliberazione di iscrizione all’albo dell’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente dell’età più giovane.

Il Presidente di seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca e del Lavoro e delle Politiche sociali, al Tribunale civile e penale nonché alle Federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti.

La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei Revisori uscenti.

Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei Revisori eletti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali e procedere alla delibera per l’individuazione del Presidente del Collegio dei revisori.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all’Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

14. REGOLE DA RISPETTARE

Chi ha svolto incarico di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

15. ELEZIONI SUPPLETIVE

Se i componenti del Consiglio direttivo, della Commissione d’albo o del Collegio dei Revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

Le disposizioni si applicano anche nei casi di cessazione dell’intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei Revisori. in questo caso sarà il Presidente del Consiglio direttivo ad adottare i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine indicato al comma 1.

1. Modello convocazione assemblea elettiva Consiglio direttivo.
2. Modello convocazione assemblea elettiva Collegio revisori
3. Modello convocazione assemblea elettiva Commissione d’albo.

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