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D.M. 14 SETTEMBRE 1994, N. 666

Il Podologo è il professionista sanitario laureato e abilitato alla prevenzione, alla valutazione funzionale podologica, alla cura e alla riabilitazione delle patologie e disfunzioni del piede e dei tessuti annessi. La professione di Podologo ha basi solide con una prospettiva futura di crescita delle proprie competenze e della propria rilevanza sociale.

La visita podologica, basata sul ragionamento clinico, è la base per la strutturazione di un appropriato piano terapeutico; essa prevede l’anamnesi, l’analisi della documentazione clinica, l’esame fisico (clinico e strumentale), la valutazione funzionale podologica e il profilo prognostico di salute; il Podologo prescrive*, progetta, realizza e somministra direttamente alla persona assistita ortesi plantari, digitali e podaliche in generale. Attua le proprie prestazioni, soddisfacendo il bisogno di salute delle persone assistite in età evolutiva, adulta e geriatrica, rivestendo anche un ruolo di rilievo nell’équipe multiprofessionale in ambito sportivo. Esercita la propria attività professionale con titolarità, autonomia e responsabilità con metodi propri per la gestione di quadri patologici, derivanti anche da fattori sistemici. Si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità. Sostiene la formazione interprofessionale, il progresso della governance sanitaria nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte nell’osservanza delle regole deontologiche.

Svolge la propria attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, in studi professionali privati o in associazione con altri professionisti sanitari.

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