Gentili iscritte/i,
il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, all’art. 4 “Proroghe di termini in materia di salute”, comma 5, recita:
“5. All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti «quadriennio 2020-2023»
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00212/sg
L’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recitava:
“Disposizioni in materia di formazione continua in medicina.
1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.
L’anno 2023 sarà, pertanto, verosimilmente trattato come appendice del triennio 2020-2022.
Il Presidente TSRM- PSTRP Ordine di Brindisi
Dott.ssa TSRM Domenica Argese