Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

(D.M. 26 settembre 1994, n. 745)

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D.M. 14 SETTEMBRE 1994, N. 745

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB) è il professionista sanitario laureato e abilitato che svolge attività di analisi biomediche e biotecnologiche.

Nell’ambito dell’esercizio della professione, il TSLB è responsabile della corretta diffusione di informazioni relative alle buone pratiche della fase pre-analitica, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato nell’ambito dei protocolli di lavoro; verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dalla struttura; controlla e verifica il corretto funzionamento della strumentazione. 

Partecipa alla valutazione delle tecnologie diagnostiche di laboratorio e alla programmazione e organizzazione compresa la gestione dei flussi di lavoro nell’ambito della struttura. 

L’ autorizzazione tecnica è il frutto di un procedimento sistematico di valutazione di dati empirici e cognitivi riguardanti ogni aspetto del lavoro gestito dal TSLB e rappresenta l’atto finale del processo analitico, valutativo o diagnostico, secondo i settori di competenza; certifica che i risultati prodotti o interpretati su un determinato campione biologico siano conformi a standard di qualità predefiniti e ne consente il rilascio effettivo alla procedura di refertazione, sia essa informatizzata sia manuale, oppure ai passaggi successivi previsti dal protocollo di lavoro. 

Si raccomanda che l’autorizzazione tecnica sia espressa formalmente tramite firma digitale (o tradizionale, in carenza), del TSLB che ha eseguito materialmente la procedura, condizione necessaria per garantire tracciabilità e qualità analitica del risultato. 

Nel caso più persone siano coinvolte nello stesso processo analitico o preparativo, ai fini di una corretta attribuzione di responsabilità si raccomanda che l’organizzazione del lavoro sia tale da permettere un chiaro riconoscimento delle attività significative e l’autorizzazione disgiunta degli esiti delle stesse.

Il TSLB nell’ambito dell’esercizio della professione può esercitare in tutte le situazioni lavorative e di volontariato in cui è richiesta la sua prestazione.

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