{“dynamic”:true,”content”:”post_date”,”settings”:{“before”:”
“,”after”:”
“,”date_format”:”default”,”custom_date_format”:””}}
{“dynamic”:true,”content”:”post_categories”,”settings”:{“before”:”
“,”after”:”
“,”link_to_term_page”:”on”,”separator”:””,”category_type”:”category”}}
{“dynamic”:true,”content”:”post_comment_count”,”settings”:{“before”:”
“,”after”:”
“,”link_to_comments_page”:”on”}}
{“dynamic”:true,”content”:”post_title”,”settings”:{“before”:”
“,”after”:”
“}}
Il 16 novembre 2018 la Federazione Nazionale ha ricevuto un’importante comunicazione da parte della compagnia assicurativa che copre la responsabilità professionale dei TSRM.
Alla luce di quanto descritto nel DM “Determinazione degli standard di sicurezza e impego delle apparecchiature a risonanza magnetica” del 10 Agosto 2018, pubblicato poi ufficialmente il 10 Ottobre scorso, riteniamo che l’indicazione contenuta nella Nota Informativa ricevuta dalla compagnia assicurativa sia estremamente rilevante.
Consigliamo dunque a tutti gli iscritti di attenersi ai comportamenti previsti dallo stesso DM per evitare che alcune circostanze possano non essere conformi alla norma inficiando la copertura assicurativa.
Nella nota informativa si legge infatti che “presa visione del DM 10 Agosto 2018…la polizza assicurativa è volta a garantire esclusivamente le attività proprie e di competenza del Tecnico di Radiologia…”.
Per attività assicurata (ricorda Italiana Assicurazioni) si intende “quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento, nonché quella sviluppata e resa possibile dall’introduzione di nuove tecnologie…”.
Leggi la Nota Informativa.
Anche l’Ufficio Legale della Federazione Nazionale sta approfondendo e monitorando la questione in ogni suo specifico aspetto; l’avv. Carlo Piccioli infatti invita tutti al rispetto della normativa sopracitata, chiedendo inoltre di segnalare ogni eventuale situazione difforme da quanto disposto dallo stesso DM.