DM 10 Agosto 2018: stop alle attività non previste dal decreto

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ANCHE LA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (FNOPI) SI ESPRIME IN MERITO

Secondo quanto descritto nella circolare ricevuta dalla Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP il 7 Dicembre 2018, riguardante gli sviluppi e le prossime iniziative relative al Decreto “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego delle apparecchiature a risonanza magnetica”, la FNOPI comunica che gli INFERMIERI dovranno “astenersi dal collaborare direttamente o indirettamente all’acquisizione dei dati anamnestici e alla raccolta del consenso informato e che in nessun caso dovranno operare senza la presenza del medico specialista in radiodiagnostica, radiologia o radiologia diagnostica al fine di ottemperare a quanto decretato”.

Il decreto detta una serie di prescrizioni per gli aspetti di sicurezza. Nel DM sono inoltre racchiuse tutte le norme di buona tecnica e delle raccomandazioni nazionali ed internazionali disponibili tenendo conto della normativa di sicurezza sul lavoro vigente al momento della sua emanazione. Ma nel decreto nulla si dice espressamente delle figure sanitarie coinvolte fatta eccezione per quella del medico radiologo. Sempre nella stessa circolare vengono specificate attribuzioni circa la raccolta e la sottoscrizione del questionario anamnestico, sottoposto al paziente prima dell’esame di risonanza magnetica che, secondo la FNOPI

“sono frutto di un ragionamento del tutto disancorato dalla prassi clinica assistenziale quotidiana. Se infatti, dal punto di vista giuridico, la raccolta del consenso spetta al medico, il delicato processo di supporto all’autodeterminazione e alla libera ed informata scelta della persona di ogni trattamento sanitario far sì che il consenso informato sia uno strumento deontologico che permette a qualsiasi professionista sanitario di condividere con l’utente le scelte terapeutiche. Secondo il Dm 739/94 infatti, tra le competenze infermieristiche, rientra anche l’informazione al paziente, garanzia di quel principio di advocacy che risulta anche dalla lettura del codice deontologico”.

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